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PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLO LA MANCATA CONSEGNA DEI BENI PIGNORATI DA PARTE DEL DEBITORE ESECUTATO
Come noto l’art. 521 bis c.p.c. disciplina il pignoramento mobiliare di autoveicolo. La procedura di pignoramento di autoveicolo è descritta dettagliatamente dall’articolo in commento, salvo per un vuoto normativo in relazione al caso in cui il debitore pignorato non provveda a consegnare spontaneamente all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) i veicoli pignorati.
La norma, infetti, prevede espressamente che entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento il debitore esecutato deve consegnare le autovetture oggetto di pignoramento all’IVG competente. Ma cosa succede se il debitore non ottempera all’ordine di consegna?
Lo scrivente studio si è trovato ad affrontare detta problematica in difesa di una società creditrice pignorante. Infatti, la parte creditrice dopo aver rispettato pedissequamente il dettato normativo e aver proceduto alla notificazione al debitore e alla trascrizione dell’atto di pignoramento con l’intimazione a consegnare entro dieci giorni gli autoveicoli all’I.V.G., si è trovata nell’incertezza a causa della mancata consegna dei veicoli da parte della società debitrice che non ha rispettato l’obbligo di consegna ed, anzi, ha presentato ricorso in opposizione al pignoramento.
Com’è chiaro l’individuazione materiale del veicolo è essenziale ai fini della vendita e la mancata consegna dello stesso da parte del debitore non può obbligare il creditore procedente a iscrivere a ruolo il pignoramento entro 30 giorni. Tuttavia, detta ipotesi non è prevista dall’articolo in commento che prevede esclusivamente la circostanza di collaborazione del debitore.
Il Tribunale di Brescia investito della questione dallo scrivente studio legale con un’ordinanza ha rigettato l’opposizione promossa dalla società debitrice specificando che il pignoramento di autoveicolo promossa dalla controparte.
“Società ex art. 521 bis c.p.c “non risulta iscritto a ruolo, invero, per fatto imputabile alla debitrice che ancora non ha provveduto a fare consegna dei mezzi pignorati all’IVG, facendo così decorrere il termine per l’iscrizione a ruolo in capo al creditore ..”.
Il Tribunale di Brescia fortunatamente ha sposato l’orientamento di altri tribunali di merito secondo cui partendo dall’ultimo comma dell’art. 521-bis c.p.c. “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo”, statuendo che, in caso di mancata consegna del veicolo, trovano applicazione le norme in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore ex artt. 513 ss c.p.c. (Tribunale di Padova 25/08/2015).
Pertanto, il dies a quo del termine legale di 30 gg. per il deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo ex artt. 521-bis, commi 3°, 5° e 6° non decorre per la mancata consegna del veicolo pignorato in capo all’ I.V.G., a causa dell’inadempimento dell’obbligo del debitore pignorato, custode ex lege. Il termine di 30 giorni così come quello dei 45 giorni per l’istanza di vendita, decorrerà dal deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo, trovando applicazione l’ultimo comma dell’art. 521 c.p.c.. Qualora il creditore procedente notifichi il pignoramento ma non provveda all’iscrizione a ruolo della procedura mobiliare non decorrono i termini per l’inefficacia del pignoramento ex art. 521 bis cpc e non trova applicazione l’art. 164 ter disp. att. cpc, in quanto presuppone il non rispetto dei termini perentori da parte del creditore procedente.
Invero, sino a quando il debitore non consegna il veicolo all’IVG, il creditore non è tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento, che può rimanere sospeso a tempo indeterminato senza che decorra il termine entro cui chiedere la vendita o l’assegnazione.
L’orientamento dei tribunali di merito colma un vuoto normativo e tutela i creditori procedenti, non lasciandoli totalmente nell’incertezza in caso di mancata collaborazione da parte del debitore che non consegna gli autoveicoli all’IVG. La mancata consegna, pertanto, non obbliga il creditore ha iscrivere a ruolo il pignoramento che, in tal modo, non diventa inefficace.
Milano, lì 29.09.2020
Avv. Carola Promontorio
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