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Irrepetibilità delle spese sostenute da uno dei coniugi durante il matrimonio: breve riflessione sul punto
Ci si chiede, qualora uno solo dei due coniugi adempiesse ai pagamenti delle somme delle rate del mutuo cointestato della casa familiare, se quest’ultimo possa, a seguito di separazione, chiedere all’altro coniuge la ripetizione delle somme pagate.
L’art. 143 c.c., il quale disciplina i diritti ed i doveri dei coniugi, al comma 3 prevede: “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Tale norma disciplina il c.d. obbligo di contribuzione, il quale, si ricorda, deve essere sempre adempiuto nell’interesse specifico della famiglia e mai soltanto di uno o dell’altro coniuge ed entrambi i coniugi hanno l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità.Poiché, dunque, durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, a seguito di un’eventuale separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni familiari durante il matrimonio (Cass. civ. n. 10927/2018).
Le spese per i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 c.c., in ogni caso, non si esauriscono in quelle, minime, al di sotto delle quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere un contenuto più ampio, ricomprendendo, pertanto, anche quelle relative al mutuo della casa familiare.
Secondo unanime giurisprudenza, infatti, i pagamenti delle rate di un mutuo cointestato effettuati in via esclusiva da uno solo dei coniugi rientrano negli obblighi di contribuzione alle esigenze della famiglia di cui all’art. 143 c.c. e, di conseguenza, non sono ripetibili.
Una diversa ricostruzione dell’istituto normativo matrimoniale non troverebbe alcun riscontro né nei contenuti testuali di cui all’art. 143 c.c., né tanto meno nel più ampio contesto della disciplina del matrimonio, la quale non appare per nulla influenzata, nella sua logica complessiva, dalla consistenza specifica dei portafogli o dei patrimoni dei coniugi, né delinea statuti speciali per quelli particolarmente facoltosi.
La normativa che regola il matrimonio, infatti, è senza dubbio caratterizzata da una logica non proprietaria, ma solidaristica.
In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, deve essere sostenuto che qualsiasi pagamento effettuato da uno solo dei due coniugi al fine di contribuire ai bisogni familiari, non può essere, a seguito di separazione, successivamente ripetuto, in quanto tali pagamenti rientrano nell’obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia ex art. 143, comma 3 c.c. gravante su ciascuno dei due coniugi per tutta la durata del matrimonio.
Milano, lì 10.05.2022
Dott. Fabio Grotteria Avv. Rossella Vitali
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