VITALI STUDIO LEGALE
Risposte alle vostre domande più frequenti.
Si, il diritto al mantenimento nelle coppie di fatto verso i figli sussiste, ma recentemente è stato anche previsto un mantenimento indiretto che si configura, non come un mero assegno mensile a favore dell’altro genitore, ma attraverso un prendersi cura direttamente alle spese del figlio. Inoltre, sono in vigore anche i contratti di convivenza in cui le coppie di fatto, anche dello stesso sesso, possono stabilire per il futuro alcune regole patrimoniali e morali che intendono poi applicare in futuro in caso di rottura del rapporto di coppia. In caso di presenza di figli questi vengono affidati al genitore collocata rio che, tendenzialmente, terrà anche la casa della coppia – sempre in affidamento – dove continuerà a crescere il figlio.
Il caso di furto è un grave comportamento sul luogo di lavoro che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per mancanza di fiducia verso il lavoratore. È possibile procedere al licenziamento, ma solo rispettando una precisa procedura richiesta dalla legge. In particolare dello statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo applicato, che richiede dei termini a difesa in cui il lavoratore può spiegare la sua versione dei fatti. È una procedura perseguibile, ma molto delicata, per tanto è opportuno prendere un appuntamento per seguire insieme la vicenda.
Le aziende operano nei più svariati settori e richiedono contratti di natura diversa, ad esempio di franchising, di noleggio, di fornitura, di appalto. Per verificare se il contratto è idoneo e non sproporzionato a sfavore dell’azienda bisogna controllare che le clausole non siano vessatorie, che siano rispettati i giusti termini di recesso e le condizioni determinanti affinché le parti siano soddisfatte. Importane è anche valutare il foro di competenza in caso di controversie e l’esistenza di clausole nulle. Anche in questo caso una consulenza mirata può aiutare a prevenire problematiche future.
Esistono dei casi in cui il datore di lavoro non consegna copia del contratto al dipendente, oppure lo fa in maniera non completa. È diritto del lavoratore richiedere copia del contratto per valutare se nel corso del rapporto di lavoro sta ricevendo il corretto inquadramento, la giusta retribuzione e indennità, e controllare le altre clausole relative ai suoi diritti e il contratto collettivo applicato. Spesso però tale atteggiamento può essere visto come una diffidenza del lavoratore, per cui portando in studio tutte le buste paga e raccontando la propria situazione l’avv. Vitali la aiuterà a identificare il contratto connesso al suo inquadramento lavorativo, e sulla base dello stipendio dovuto si procederà a conteggiare se vi sono delle somme ancora da percepire, come ad esempio tredicesima, quattordicesima, superminimo, indennità varie, e così via.
Il licenziamento per motivi economici è detto per giustificato motivo oggettivo, la lettera di licenziamento per essere valida deve essere in forma scritta e contenere i motivi per cui si è deciso di interrompere il rapporto di lavoro. È opportuno fissare immediatamente un appuntamento presso lo studio per verificare se vi sono dei motivi per impugnare il licenziamento, ossia se il datore di lavoro non ha rispettato determinati criteri nella scelta del personale da licenziare, se è un’azienda di piccole dimensioni (fino a 15 dipendenti) o di grandi dimensioni (più di 16 dipendenti) in modo da definire le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento e la possibilità di ricevere un piccolo risarcimento economico (da 2,5 a 6 mensilità), un risarcimento economico maggiore (superiore alle 12 mensilità), o la reintegrazione nel posto di lavoro. Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act e la modifica dell’art. 18 Statuto Lavoratori e l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ogni singolo caso richiede uno studio a sé, poiché le stesse norme non si applicano a tutti i lavoratori.
Il mobbing è un comportamento costituito da maltrattamenti di natura morale da parte del datore di lavoro, pubblico o provato, o da parte di un collega superiore, finalizzato all’emarginazione del lavoratore dalla sua dimensione lavorativa, e che spesso comporta il soggetto succube di tali atteggiamenti alle dimissioni o a patologie di natura psicologica. Il mobbing è un disegno di lunga durata che si protrae nel tempo, diventando una costante sul posto di lavoro e non è un singolo episodio; deve avvenire nell’ambiente di lavoro e deve essere frequente, finalizzato al recare offesa alla dignità e integrità fisica di una persona presa di mira per motivi diversi, ad esempio perché donna in un ambiente di soli uomini, perché nuovo arrivato, perché ha più successo nel lavoro, perché ha degli strani atteggiamenti o comportamenti non ritenuti comuni (minoranza linguistica, diversa nazionalità, filosofia di vita diversa). Quando si pensa di essere in una situazione di mobbing la prima cosa è tenere la calma e non rispondere con una reazione emotiva o poco professionale, che potrebbe far innescare la trappola del soggetto mobbizzante. Raccogliere quante più prove possibile e consultare subito lo Studio Legale Vitali che fornirà un incontro mirato allo studio della problematica, valutando insieme gli step da seguire.
Preventivamente si svolge una trattativa stragiudiziale con dei termini definiti e, in caso di insuccessi, si deve ricorrere alla negoziazione assistita, prima di andare in giudizio. Il danno subito dal trasportato va richiesto direttamente all’Assicurazione del proprietario del veicolo in cui si trovava il trasportato, a prescindere dalla responsabilità dei veicoli convolti, è previsto dal codice delle Assicurazioni. È fatto salvo solo il caso fortuito.
Se la casa coniugale dove vivono genitori e figli non è di proprietà dei coniugi ma è stata concessa in comodato (ad esempio dai nonni) senza limiti di durata, si parla di comodato a tempo indeterminato, e non è prevedibile momento in cui terminerà il godimento di tale bene. Tale situazione rafforza il potere del genitore assegnatario della casa coniugale, perché nell’interesse dei figli il giudice, come previsto anche dalla Cassazione Sezioni Unite del 2012, può assegnare anche tale bene quale “casa coniugale”. Questo avviene in caso di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, rimanendo in vita il diritto di comodato a favore dei figli e del coniuge assegnatario. È fatto salvo il caso in cui chi concede la casa in comodato ne avesse un urgente ed improvviso bisogno.