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PAZIENTI FRAGILI ED EVOLUZIONE IN TEMPI DI COVID-19: COME SI RINNOVA L’ART. 26 DL 18/2020 NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27/2020? COSA ACCADRÀ’ DAL 1° MAGGIO 2020?
Nel mese di marzo e aprile abbiamo avuto modo di soffermarci sui così detti “pazienti fragili”, soggetti con determinate patologie che lo Stato nella necessità di tutelare rispetto una maggiore rischiosità di contagio, ha sottoposto ad un regime di speciale “malattia”, che in determinate condizioni già esaminate, è esente da comporto ed equiparata al ricovero ospedaliero.
Se la gravità dei contagi diminuisce da un lato, dall’altro la graduale riapertura delle attività e della socialità, l’avvio della Fase due di ripresa dalla pandemia, comporta anche un rischio di nuovi contatti tra persone e minori forme di contenimento di nuove ondate di positività al virus.
In tutto questo si vuole comprendere quale tutela lo Stato continua a fornire ai soggetti fragili, se e in che forme specifiche si deve operare e quali sono i limiti tra diritto al lavoro e diritto alla salute, nonché equilibrio anche rispetto la figura delle aziende e dei datori di lavoro verso i quali fino almeno metà maggio vi è un impedimento a taluni licenziamenti oggettivi per ragioni economiche.
Il D.L. 18/2020 viene convertito in L. 27/2020 il 24 aprile 2020.
La legge di conversione, nell’immediatezza dell’urgenza viene pubblicata in assenza di note, che saranno integrate con la successiva pubblicazione del 15 maggio 2020. Le note saranno utili per comprendere le ragioni di alcune rettifiche nel testo, di emendamenti e per chiarire aspetti pratici anche alla luce delle varie richieste delle organizzazioni di settore.
La legge di conversione ha previsto che:
“All’articolo 26:
al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «dai lavoratori» e’ inserita la seguente: «dipendenti»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché’ per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»;
al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all’ultimo periodo, e’ aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».”
Ancora, l’art. 87 è modificato nella legge di conversione nel seguente modo:
“All’articolo 87:
al comma 1, alinea, alle parole: «Fino alla cessazione» e’ premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e’ equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
al comma 1, lettera a), le parole: «negli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «nei luoghi di lavoro» e le parole: «la presenza sul luogo di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «tale presenza».”
Per cui la situazione si delinea in questo modo:
– Quarantena o sorveglianza attiva lavoratori dipendenti settore privato: malattia con esclusione del comporto;
– Quarantena o sorveglianza attiva lavoratori dipendenti settore pubblico: malattia equiparata a ricovero ospedaliero, con esclusione del comporto; –> non si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni di assenza (cc.dd. Trattenuta Brunetta prevista dal dl 112/08 art. 71, conv. L. 133/08, che decurta nei primi 10 giorni di malattia ogni emolumento diverso dalla retribuzione base, ad esempio indennità fisse, variabili, e trattamenti economici accessori);
– Lavoratori con disabilità ex art. 3, c.1 e c. 3 L.104/92 (disabilità gravi e lievi come da legge), lavoratori con immunodepressione, che svolgono terapie oncologiche o terapie salvavita certificate dai competenti organi medico-legali, del settore pubblico e privato: malattia equiparata a ricovero ospedaliero, con esclusione del comporto; non si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni di assenza nel caso del pubblico impiego (vedi sopra).
La legge di conversione specifica che se l’organo competente medico – legale che fino alle ulteriori precisazioni e note successive al 15 maggio si ritiene possano essere i medici legali, i medici specialisti che seguono il paziente e quindi pare non anche il medico curante, forniscono il certificato che il curante provvede a registrare con il codice apposito dell’emergenza “v07”, e di cui non ha conseguente responsabilità in ordine all’accertamento della patologia. Si riconduce quindi l’accertamento dello stato di svolgimento di terapia salvavita, oncologica e/o immunodepressione allo specialista del settore.
La norma si ferma al 30 aprile 2020. Cosa accade dal 1° maggio?
La legge di conversione del decreto Cura Italia è attualmente in vigore.
Gli effetti delle norme sulla malattia dei pazienti fragili ai sensi della legge e del decreto non superano la data del 30 aprile 2020.
Null’altro la norma dice rispetto possibili proroghe del periodo in avanti nel tempo e pertanto si deve ritenere che la disciplina di deroga al periodo di malattia si chiude al 30 aprile salvo nuove previsioni che saranno eventualmente introdotte con il decreto legge che si attendeva per fine aprile ma che sarà emanato a maggio, che andrà a disciplinare il periodo successivo al 30 aprile 2020.
Cosa potrebbe succedere?
Auspicabilmente, se la necessità è quella alla riapertura graduale la norma di cui all’art. 26 potrebbe essere prorogata anche per i mesi a venire con il successivo dl emanando.
Nel periodo scoperto dal 1° maggio alla entrata in vigore del prossimo dl, si potrà definire solo in seguito se sarà in regime di prorogatio con le stesse regole in vigore al 30 (e quindi anche in questi giorni varrà il certificato di malattia “v07”) oppure no, a seconda di quanto si deciderà nel prossimo decreto (che si pronuncerà anche sul rinnovo dei bonus, del blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi, dell’eventuale proroga della cig e le altre misure a sostegno del Paese).
Altre norme intervenute in tema di pazienti fragili: anticipazioni sul futuro?
Nella generalità degli interventi svolti a sostegno dei pazienti fragili, si segnala il dpcm 26.4.2020 che, in particolare, all’art. 3 lett. B), prevede che:
“Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita’;”
Si può quindi immaginare che pertanto, considerata la cautela e l’attenzione del legislatore alle persone “fragili”, non solo per età anagrafica – che di solito sono già fuori dal mercato del lavoro – ma anche per motivi di salute diversi (immunodepressione, malattie sistemiche respiratorie, malattie autoimmuni gravi, malattie oncologiche) la misura di cui all’art. 26 d.l.18/20, ora L. 27/20 sarà prorogata anche nel successivo decreto di maggio.
Si resta disponibili per ogni opportuno confronto, chiarimento o valutazione concreta.
Avv. Sara Sindaco
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