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NORMATIVA DEI PAZIENTI FRAGILI E DEI PERMESSI EX L.104/92 A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO RILANCIO DL 20.5.2020 E IN COMBINATO DISPOSTO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CURA ITALIA L.27/2020.

A seguito dei molteplici interventi normativi che si sono susseguiti dallo scorso marzo fino al 20 maggio scorso, e che ancora meritano per alcuni aspetti approfondimenti e chiarimenti, ci troviamo ancora una volta a rappresentare lo stato dei lavori e l’evoluzione delle questioni pratiche che abbiamo approfondito rispetto:
– congedo e malattia;
– fruizione dei permessi ex l.104/92;
– definizione e gestione della malattia e della vita lavorativa dei soggetti definiti “pazienti fragili”.

Benefici concessi fino al 19 maggio 2020 (e prorogati fino al 31.7.2020):
– in caso di quarantena o sorveglianza attiva per i lavoratori dipendenti del settore privato: si gode del regime di malattia con esclusione del comporto;
– in caso di quarantena o sorveglianza attiva per i lavoratori dipendenti del settore pubblico: si gode del regime di malattia equiparata a ricovero ospedaliero, con esclusione del comporto; inoltre non si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni di assenza (cc.dd. Trattenuta Brunetta prevista dal dl 112/08 art. 71, conv. L. 133/08, che decurta nei primi 10 giorni di malattia ogni emolumento diverso dalla retribuzione base, ad esempio indennità fisse, variabili, e trattamenti economici accessori);
Lavoratori con disabilità ex art. 3, c.1 e c. 3 L.104/92 (disabilità gravi e lievi come da legge), lavoratori con immunodepressione, che svolgono terapie oncologiche o terapie salvavita certificate dai competenti organi medico-legali, del settore pubblico e privato: si gode del regime di malattia equiparata a ricovero ospedaliero, con esclusione del comporto; inoltre non si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni di assenza nel caso del pubblico impiego (vedi sopra).
La legge di conversione n. 27/2020 specifica che il beneficio della esclusione del comporto si gode quando l’organo competente medico – legale (medici legali, i medici specialisti che seguono il paziente e quindi non anche il medico curante), fornisce il certificato che il curante provvede a registrare con il codice apposito dell’emergenza “v07”, e di cui non ha conseguente responsabilità in ordine all’accertamento della patologia. Si riconduce quindi l’accertamento dello stato di svolgimento di terapia salvavita, oncologica e/o immunodepressione allo specialista del settore.
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Nella generalità degli interventi svolti a sostegno dei pazienti fragili, si segnala il dpcm 26.4.2020 che, in particolare, all’art. 3 lett. B), prevede che:
“Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita’ e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;”
Quini è chiara la cautela e l’attenzione del legislatore alle persone “fragili”, non solo per età anagrafica – che di solito sono già fuori dal mercato del lavoro – ma anche per motivi di salute diversi (immunodepressione, malattie sistemiche respiratorie, malattie autoimmuni gravi, malattie oncologiche) che si continua a trovare in diverse norme che accompagnano il periodo di crisi sanitaria.
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Decreto rilancio e nuove forme di tutela a far data dal 20 maggio 2020: il DL 34/2020.
In tema di permessi ex L.104/92, il decreto ha previsto un ulteriore aumento di 12 giorni – che si aggiungono ai precedenti 12 giorni previsti per marzo e aprile – di permessi godibili dai soggetti di cui all’art. 33 c. 3 della normativa , per un totale di 24 giorni fino al giugno 2020.
Si riporta la norma di seguito:
Art. 73 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020“.
2. omissis”.
Malattia e sorveglianza sanitaria dei pazienti fragili.
La nuova normativa, art. 74 dl 34/2020, così come prevedibile in linea con la precedente, ha esteso i benefici della malattia e assenza dal lavoro per quarantena, sorveglianza attiva, fragilità (disabili, immunodepressi, malati oncologici…) fino al 31 luglio prossimo.
Si riporta di seguito il testo della norma, ricordando però che il decreto di conversione del cura italia aveva già esteso i benefici della disciplina sia al lavoro privato che pubblico e che quindi la rubrica (titolo dell’art. 74 nel parlare di “settore privato” pecca di uniformazione con il successivo intervento normativo):
Art. 74 Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite
dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020“;
b) omissis
2. omissis”.
Infatti, a seguito della legge di conversione 27/2020 del dl 18/2020 l’art 26 era divenuto il seguente:
“All’articolo 26:
al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e dopo le parole: «dai lavoratori» e’ inserita la seguente: «dipendenti»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché’ per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e’ prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi»;
al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all’ultimo periodo, e’ aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.».”

In conclusione.
I benefici già previsti nella ccdd “fase uno” per chi presta assistenza a persona disabile o ai pazienti fragili, si estendono alla fase due, fino al termine dell’emergenza sanitaria che è iniziata il 31.1.2020 per 6 mesi e quindi dovrebbe avere fine con il 31.7.2020, con le seguenti modalità:
– incremento delle giornate di permesso ex art. 33 c 3 l.104/92: ai classici 3 giorni di permesso mensile si aggiungono ulteriori 12 giorni nel periodo marzo –aprile e di 12 giorni nel periodo maggio-giugno 2020, per un totale di +24 giorni di permesso rispetto alla norma ordinaria;
– proroga dei benefici della malattia per quarantena, sorveglianza sanitaria, patologia di immunodepressione (patologia cronica per trattamento con immunosoppressori, lupus attivo, terapia salvavita, disabilità, ecc…) sia per il settore pubblico che privato con godimento del regime di malattia equiparata a ricovero ospedaliero, con esclusione del comporto; inoltre non si applica la decurtazione economica dei primi 10 giorni di assenza nel caso del pubblico impiego, fino al 31.7.2020.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
avv. Sara Sindaco

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