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Manifesta insussistenza del LICENZIAMENTO GMO Fornero e obbligo di REINTEGRA: una recentissima decisione con cui ci scontreremo dopo lo “sblocco” dei licenziamenti!

CONSULTA di oggi in tema di #dirittodellavoro e #licenziamenti : SENTENZA 59 del 1 aprile 2021.

La questione vagliata attiene la legittimità costituzionale dell’art. 18, c. 7, II parte stat. Lav., nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, possa – e non debba – disporre la reintegrazione del lavoratore.

2 i principali focus del giudice delle leggi, in violazione artt. 34 e 3 cost. :

  • diritto del lavoratore «ingiustamente sacrificato e ostacolato dalla scelta, operata dalla legge ordinaria, di fare dipendere le tutele del lavoratore dalla mera insindacabile (nemmeno ex post) volontà qualificatoria datoriale».
  • il licenziamento, che nega la tutela reintegratoria, riceverebbe un trattamento «ingiustificatamente differente e deteriore […] rispetto ad ogni altro normale licenziamento intimato dal datore di lavoro»

Infine la legge così come scritta imporrebbe al giudice di ricoprire il ruolo di una parte in causa, e in particolare dell’imprenditore (cd business judgment rule).Di seguito in allegato il testo completo.

pronuncia_59_2021

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