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Linee guida COVID-19 in Azienda, alla luce del recente protocollo sindacale del 14 marzo 2020.

Premessa e norme di riferimento
Dopo l’entrata in vigore del dpcm 9 marzo e 11 marzo 2020, sono state imposte misure restrittive non solo ai cittadini ma anche alle aziende e ai titolari di attività commerciali, turistiche, industriali, aperte al pubblico o con un determinato numero di dipendenti da sottoporre a misure di sicurezza sanitaria.
La presente normativa è in vigore in tutta Italia.
Ne è discesa la necessità di regolare, con una serie di linee guida attuata dall’azienda con l’ausilio degli RSA, RSU e responsabili della sicurezza, che tiene conto dei punti successivi. Le linee guida sono state sottoscritte dalle associazioni di categoria e dalle parti sociali sabato scorso, 14 marzo 2020.
Fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali proroghe, preso le aziende datrici di lavoro il Governo chiede le seguenti misure cautelative:
– massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (c.d. smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
– incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– misure di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– sanificazione nei luoghi di lavoro;
– per le sole attività produttive vanno limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

I 12 punti da rispettare, secondo il protocollo del 14 marzo scorso

1. Informazione;
informare con affissione, comunicazione o la migliore madalità (mail ecc…) i dipendenti delle regole che seguono in corsivo:
– l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2. Modalità ingresso dipendenti;
I dipendenti possono essere sottoposti al controllo della temperatura; se superiore a 37,5 gradi non potranno effettuare la prestazione lavorativa e dovranno essere allontanati e invitati a contattare il medico.

3. Accesso fornitori esterni;
evitare contatti con il personale interno;
evitare che gli autisti escano fuori dal mezzo;
ridotti gli accessi se non necessario;
previsto se possibile un servizio igienico dedicato agli esterni;
le norme si estendono anche sull’appalto.

4. Pulizia e sanificazione;
pulizia giornaliera e a fine turno se i dipendenti devono utilizzare gli stessi strumenti di lavoro;
se vi è un caso positivo di covid-19 sanificazione più approfondita.

5. Precauzioni igieniche personali;
i dipendenti devono lavare spesso le mani; bisogna provvedere con idonei detergenti e saponi nei servizi.

6. DPI – dispositivi protezione individuale;
mascherine e liquido igienizzante, considerata la difficoltà nel reperimento, si possono utilizzare solo nei casi necessari e in conformità a quanto stabilito dalla autorità sanitaria e dall’oms. Il governo italiano ha previsto che possano essere utilizzate anche mascherine autorizzate da industrie che stanno producendo in modo sopravvenuto alla loro produzione.
i casi necessari sono sicuramente quando i dipendenti devono necessariamente lavorare ad una distanza inferiore ad un metro.

7. Gestione spazi comuni;
va contingentato e sanificato ogni ambiente di accesso comune es. mensa, spogliatoi, distributori bevande.

8. Organizzazione aziendale;
chiudere i reparti che possono essere gestiti tramite smart work a distanza;
contingentamento dei dipendenti con turnazione più ampia;
in caso di difficoltà alla sicurezza agevolare ferie e permessi arretrati;
in caso di mancanza di altri rimedi è possibile l’ausilio di ammortizzatori sociali (par, rol, banca ore) senza perdita di retribuzione.

9. Entrata/uscita dipendenti;
favorire ingressi e uscite scaglionati; incentivare la pulizia e igiene delle porte di entrata e uscita comune.

10. Spostamenti interni e riunioni;
spostamenti e riunioni limitate al minimo;
favorite riunioni a distanza e in teleconferenza;
annullati tutti gli eventi e la formazione, salvo si possano fare da remoto in smart working;
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda;
se un dipendete ha sintomi respiratori deve subito comunicarlo al responsabile del personale, in seguito l’azienda deve subito contattare l’autorità sanitaria (118 o numeri regionali), e allontanare il dipendente;
se il dipendente fosse positivo l’azienda collabora con il personale sanitario per individuare i contatti stretti del dipendente sul luogo di lavoro.

12. Sorveglianza sanitaria.
il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il responsabile per la sicurezza.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confronto nonché valutazione e gestione di problematiche specifiche connesse alle mansioni e alla particolarità dell’azienda.

avv. Rossella Vitali
avv. Sara Sindaco

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