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La sospensione dei mutui prima casa ai tempi del Covid 19: un “aiutino”. Chiarimenti in merito alle procedure operative previste dal Decreto Cura Italia.

La Pandemia del Covid-19 ha costretto il Governo ad intervenire (giustamente) sul Fondo di solidarietà già istituito per sostenere coloro che contraggono un mutuo per l’acquisto della prima casa con la legge n. 244/2007 ossia a ridosso della grande crisi economica dell’anno 2008.
Successivamente la legge n. 92/2012 recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha modificato la preesistente normativa consentendo l’ammissione al beneficio della sospensione del mutuo nei soli casi di:
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Grazie a questo strumento, già da diversi anni chi ha contratto il mutuo, se si trova in una difficoltà economica temporanea, può ottenere la sospensione delle rate del mutuo. Il beneficio naturalmente è previsto solo in situazioni determinate, come la perdita del lavoro o la sopravvenuta morte o invalidità grave del titolare del mutuo.
Il decreto Cura Italia n. 18/2020, all’art. 54 estende il i benefici del Fondo Solidarietà anche a coloro che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid, la sospensione dell’attività lavorativa per 30 giorni lavorativi consecutivi o la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni nella misura pari ad almeno il 20% di quello complessivo. Per questi eventi, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisito della prima casa viene sospeso per un periodo minimo di 6 mesi fino a un massimo di 18 in base all’entità della diminuzione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Professionisti e autonomi possono usufruire del fondo se auto-certificano “di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.”
In particolare, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo  può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Può accedere al Fondo il proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale, titolare di un contratto di mutuo per l’acquisto dello stesso, di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno e in una condizione di ritardo nel pagamento delle rate fino a 90 giorni consecutivi al momento in cui presenta la domanda.
Nel caso in cui il mutuo sia cointestato è sufficiente che le condizioni richieste per ottenere la sospensione sussistano in capo a uno dei mutuatari. Qualora poi uno dei soggetti poi uno dei soggetti cointestatari del mutuo siano impossibilitati a sottoscrivere la domanda a causa dell’emergenza Covid 19, chi la avanza può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in loro nome e per loro conto.

La CONSAP (ossia la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia l’assicuratore pubblico dello stato Italiano) è competente a ricevere le domande di sospensione per il tramite dell’Istituto bancario in cui il mutuo è stato acceso.
Lo stesso Istituto, nella pagina dedicata a fornire ai lettori le istruzioni necessarie sul funzionamento del Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa, chiarisce che dal giorno in cui Consap conclude positivamente l’istruttoria della richiesta di sospensione, la banca procede all’attivazione della sospensione dell’ammortamento del mutuo nel termine di 30 giorni lavorativi, o 45 se si tratta di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie cartolarizzate. Periodo di sospensione che “include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la presentazione della domanda.” Questa è un’importante modifica rispetto al Fondo di solidarietà originariamente previsto perché consente anche ai morosi (purchè la morosità non sia antecedente di oltre 90 giorni alla presentazione della domanda) a coloro che risultavano morosi e quindi con difficoltà già in un periodo immediatamente antecedente all’espandersi della Pandemia Covid-19.
I documenti da allegare alla domanda di sospensione del mutuo, variano naturalmente in base ai casi che impediscono al titolare di rispettare l’impegno preso.
In breve la procedura per ottenere la sospensione è la seguente:

  1. a) l’istituto bancario ove è acceso il mutuo riceve la domanda del soggetto che ha i requisiti già sopra e la invia a Consap, che provvede poi alla registrazione della domanda e all’acquisizione dell’identificativo della pratica.
  2. b) Entro 10 giorni, sempre l’istituto bancario preso cui il mutuo è acceso invia tutta la documentazione obbligatoria a Consap, che entro i 15 successivi comunica la sua decisione motivando l’eventuale rigetto alla banca, che a sua volta deve comunicarlo al cliente. La banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.

E’ vero che il provvedimento così congegnato rimane riduttivo perché lascia fuori da questo meccanismo la classe cosi detta “media” che pur avendo avuto un tenore di vita discreto si è trovata comunque in difficoltà a causa della Pandemia.
Ma è altrettanto vero che non si poteva estendere più di tanto un istituto quale è il fondo di solidarietà già esistente e con requisiti precisi.
Allo stato, le domande possono già essere presentate ed il dato che restituisce l’ABI è di circa 70.000 domande in meno di una settimana.
La strada verso la ripresa sarà lunga e tortuosa, ma al momento questo è.
Rossella Vitali, avvocato, Studio legale Vitali

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