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Prima di affrontare la situazione emergenziale nello specifico è necessario considerare le modalità di gestione della prole da parte dei genitori non (più) convenenti.
1. Affidamento condiviso e collocamento prevalente
Uno degli argomenti maggiormente discussi durante le separazioni (intese, anche, interruzione di convivenze more uxorio) e i divorzi, riguarda i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore.
Detti tempi di permanenza consistono in un vero e proprio diritto dei figli minori di godere della presenza di entrambi i genitori e, conseguentemente, del dovere di entrambi i genitori di garantire l’applicazione del principio della bi-genitorialità, partecipando attivamente al progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, così da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento separativo
L’orientamento più “tradizionale” prevedeva il collocamento prevalente dei figli minori presso un genitore con riconoscimento di un diritto di visita, più o meno ampio, al genitore non collocatario.
La potestà genitoriale veniva, dunque, esercitata mediante un affidamento alternato, ossia di un affidamento a potestà esclusiva per un equo periodo all’uno ed all’altro coniuge alternativamente e per periodi di tempo prestabiliti.
In seguito, la Legge n. 54/2006, entrata in vigore dal 16 marzo 2006, ha introdotto il principio della bi-genitorialità costituente nel diritto naturale del figlio ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori, con la previsione di un affido condiviso alternato inteso come la gestione dell’affido condiviso con permanenza paritetica dei figli presso ambedue i genitori.
L’affidamento condiviso consiste nell’esercizio della potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all’istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli.
La disciplina relativa all’affidamento condiviso prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Spostamenti dei genitori separato/divorziati per raggiungere i figli minori alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19
Ci si è chiesti come l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale possa essere esercitato in questi periodo di situazione emergenziale in particolare relativamente alla possibilità di spostamento dei genitori separati/divorziati o anche non conviventi per poter raggiungere i figli minori presso l’altro genitore nel rispetto della normativa adottata dal governo per contenere la diffusione del virus Covid- 19.
Il Governo, sul sito istituzionale nella sezione FAQ, nel rispondere ai molti interrogativi immediatamente sorti a seguito dell’emanazione dei D.P.C.M 8 e 9 marzo 2020, ha chiarito che sono permessi gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, e sono consentiti anche da un Comune all’altro.
E’ chiaro che tali spostamenti devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal Giudice, qualora vi siano dei provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Sul punto è già intervenuta anche la 9^ Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Milano che con un’ordinanza emessa inaudita alter parte, in data 11 marzo 2020, ha stabilito che il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è comunque più forte dei noti divieti di movimento imposti dal decreto #IoRestoaCasa della presidenza del consiglio: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.
In conclusione, si può affermare che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio o mediante un accordo tra i genitori che, con equilibrio, nel rispetto della bigenitorialità e delle norme connesse all’emergenza epidemiologica, nell’interesse primario dei figli, favorisca la continuità del rapporto genitore/figli mediante le soluzioni pratiche più confacenti.
Un orientamento differente lo ha preso il Tribunale di Bari che con l’ordinanza del 26 marzo 2020 ha accolto l’istanza della madre, ritenendo che, gli incontri del figlio con il padre dimorante in un Comune diverso da quello di residenza del minore, non rispettassero le condizioni di sicurezza e prudenza previste al fine di contenere il contagio da Covid-19, mediante limitazioni dei movimenti dei cittadini sul territorio.
La decisione è stata presa, come si legge nell’ordinanza, in considerazione di due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e si pone quindi il problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari e la tutela del diritto alla salute dei minori. Ad avviso del Tribunale, in questo peculiare momento storico, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo.
Per tali ragioni, il Giudice adito ha sospeso le visite paterne ritenendo che potranno essere riprese al momento della cessazione dell’emergenza epidemiologica, disponendo altresì che, nel frattempo, i contatti tra padre e figlio potranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype.
In conclusione, è possibile affermare che, salvo particolari situazioni famigliari, come quest’ultima sopra decritta che costituisce un’eccezione rispetto alla previsione ministeriale, sono permessi e legittimi gli spostamenti dei genitori per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario.
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