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La figura del coordinatore genitoriale
Affido condiviso anche per genitori in conflitto se c’è il coordinatore genitoriale
La coordinazione genitoriale nasce negli USA al fine di risolvere le questioni legate alla gestione quotidiana dei figli per quelle coppie altamente conflittuali. Nel nostro ordinamento manca una normativa che regolamenti nello specifico la figura del “coordinatore genitoriale” destinato al supporto di quelle coppie di genitori che vivono situazioni particolarmente litigiose, soprattutto nella fase di separazione, al fine di valorizzare i principi cardini: del “best interests of the child” e del bigenitorialità.
Tuttavia, nonostante l’assenza di un dettato normativo, i giudici di merito hanno colmato il vuoto prevedendo che le coppie di genitori possono essere seguite da un coordinatore, in caso di loro spontanea adesione.
Sul punto si è pronunciato recentemente, il Tribunale di Pavia con la sentenza depositata il 9 dicembre 2020 disponendo l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, nonostante la sussistenza di conflittualità.
Il Giudice di Pavia con la decisione in commento ha stravolto l’ordinanza del giudice istruttore che aveva disposto il collocamento abitativo prevalente dei minori presso la madre.
Dirimente per la decisione è stata la consulenza tecnica nonché la concorde richiesta delle parti di consentire al coordinamento genitoriale, già sperimentato in una fase precedente alla decisione definitiva.
La CTU non ha mancato di evidenziare le gravi criticità di entrambi i genitori, soprattutto quando interagiscono tra di loro, essendo una coppia la cui rottura non è stata per nulla pacifica.
Nonostante i limiti, però, la C.T.U. ha ritenuto possibile l’affido condiviso, ravvisando la necessità che la coppia fosse seguita da un coordinatore genitoriale.
Sicché, il Collegio prendendo atto della fortissima animosità delle Parti, ha ritenuto di accogliere la concorde richiesta di affido condiviso dei minori, anche in considerazione che entrambi genitori hanno confermato la propria disponibilità ad essere seguiti da un coordinatore genitoriale.
Il Collegio ha poi rilevato che le condizioni economiche delle parti non sono per sostenere il costo di un coordinatore genitoriale, posto che tale figura “risulta indispensabile per poter confermare l’affido condiviso dei minori ai due genitori“.
In merito all’individuazione del soggetto che ricoprirà tale ruolo, è stato rilevato che deve trattarsi di una figura individuata dalla coppia stessa, poiché il rapporto che si instaura tra i genitori e il coordinatore ha natura contrattuale, la cui la nomina dovrà avvenire a cura delle Parti, cercando il nominativo nell’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il Tribunale, dopo aver statuito per l’affidamento condiviso, ha confermato la soluzione del collocamento paritario in virtù della considerazione che non è il maggiore o minore numero di giorni che i minori trascorrono con i genitori a influire sulla loro serenità, quanto, invece, la sofferenza determinata dal conflitto inarrestabile dei genitori stessi, incapaci di armonizzare le loro linee educative.
Alla luce di tutto quanto fin qui rilevato a parere della scrivente l’introduzione della figura del coordinatore genitoriale è una soluzione che nelle coppie di genitori particolarmente litigiose può offrire una valida soluzione, soprattutto nella fase inziale di separazione della famiglia. Di auspicio è, però, che il nostro ordinamento adotti una normativa chiara e specifica al fine di regolamentare l’utilizzo di detta figura.
Milano, 02.02.21
Avv. Carola Promontorio
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