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La Cassazione con la recente sentenza n. 16410/2020 afferma l’importanza del rapporto nonni-nipoti, sanzionando con la perdita della responsabilità genitoriale chi ostacola tale rapporto
La Cassazione infatti, accogliendo le istanze del legislatore interno, comunitario e internazionale, afferma il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto stabile e duraturo, aprendo le porte alla perdita della responsabilità genitoriale nei confronti di quei genitori che, spesso per rivendicazioni, impediscono ai figli di conservare affetti così importati per la loro crescita. Solo l’interesse del minore prevale sul diritto dei nonni ad avere rapporti con il nipote, se questi si rivelano inadeguati o addirittura dannosi per il suo sviluppo.
A sancire il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto che sia degno di essere definito tale è l’art. 317 bis del codice civile, che prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Un diritto che il nonno può tutelare ricorrendo, se necessario al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza, affinché adotti i provvedimenti necessari.
La norma rinvia poi all’art. 336 c.c., che nel procedimento giudiziale che si instaura su ricorso dell’ascendente, come previsto dall’art. 317 bis c.c, prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o anche più piccolo se ritenuto capace di discernimento.
Nonni e nipoti quindi possono dire la loro se i genitori del bambino dovessero tentare di ostacolare un rapporto così importante per la crescita del loro figlio.
Infatti, la Cassazione adita in più occasioni ha chiarito che, alla luce dei principi sanciti dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost si può riconoscere “un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c.”
Va salvaguardato anche il rapporto con il nonno o la nonna “acquisiti”
A tutela di nonni e nipoti era peraltro anche intervenuta la sentenza n. 19780/2018 della Cassazione, con la quale ha chiarito che: “Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.
Anche i nonni acquisiti quindi hanno il diritto di agire in giudizio per tutelare il diritto a conservare con i nipoti un legame stabile e duraturo.
Decade dalla responsabilità genitoriale chi allontana i nipoti dai nonni
Il rapporto nonni-nipoti è talmente riconosciuto e tutelato dal legislatore nazionale e sovranaziononale che, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione n. 5097/2014 non “appare contestabile che l’impedimento da parte di un genitore all’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del ramo genitoriale del genitore scomparso costituisca, almeno in astratto, una condotta pregiudizievole per il figlio secondo la previsione dell’articolo 330 c.c. e ss.” Secondo cui può ricorrere adiritturala decadenza dalla responsabilità genitoriale ogni qualvolta il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Nel caso di specie la Cassazione ha dovuto pronunciarsi su una vicenda che vedeva contrapporsi il padre di un bambino, orfano di madre e i nonni e una zia materna, che rivendicavano il rapporto con il figlio della congiunta defunta, ostacolato dal genitore sopravvissuto.
Una situazione in cui, come hanno ribadito i Giudici e’ in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in quanto la contrapposizione, come nel caso di specie, del padre ai nonni materni comporta la compromissione, nella fase evolutiva, della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa.
Passi importanti verso il riconoscimento della importanza della complessità degli affetti nella vita dei figli come valore supremo ed indiscusso.
Rossella Vitali, avvocato, Studio legale Vitali
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