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DIPENDENTI PUBBLICI E CORONAVIRUS: ESENZIONE DAL LAVORO/SERVIZIO. QUANDO E COME SI PUO’ PROCEDERE A DECURTARE LE FERIE? E L’ESENZIONE DAL LAVORO E’ POSSIBILE? QUALI LE TUTELE DEL PERSONALE?
Sicuramente sarà capitato in questi giorni di emergenza di pensare a loro: i dipendenti del pubblico impiego e il groviglio di norme che da sempre li circondano, e ammettiamolo, nemmeno in questo periodo i dipendenti della pubblica amministrazione sono stati esenti da un’ampia normativa di settore.
L’esenzione dal lavoro/servizio.
L’aspetto sicuramente più interessante e dibattuto, nonché spesso osteggiato dalle pubbliche amministrazioni è la così detta “esenzione dal lavoro/servizio” nonché conseguente possibilità di applicarla al personale e le modalità stesse con cui la si applica (determina, semplice comunicazione, ecc…).
La legge dell’emergenza ha infatti disposto che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l’amministrazione non corrisponde solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Il dipendete può quindi rimanere a casa in esenzione, ricevendo retribuzione ma non le indennità di mensa. Questo avviene quando non vi sono altre soluzioni alternative di impiego agile, rotazione, sicurezza o non si possa fruire di altri istituti descritti di seguito.
Sul piano pratico, vi è una fondamentale circolare in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”: la Circolare n. 2/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, esplicativa del decreto cura Italia per il settore pubblico impiego.
Infatti, in applicazione di tale Circolare n. 2/2020 del PCM, ad integrazione del DPCM 18/2020 (l’oramai famoso Cura Italia), per i dipendenti pubblici di cui all’art. 1 c 2 d.lgs. 165/2001 è necessario provvedere all’esenzione dal lavoro, con conservazione della retribuzione, quando appunto in situazione di extrema ratio, se il dipendente ha già fruito di “ferie pregresse”, banca ore, e non è possibile la rotazione, il lavoro agile e il congedo genitoriale (parliamo dei 15 giorni previsti dal cura Italia in caso di bambini da accudire).
E quindi quali ferie possono essere decurtate al dipendente pubblico per emergenza covid?
Nella realtà in questi giorni si sono avuti dei contrasti nella definizione di “ferie pregresse”, e se queste debbano comprendere o meno anche quelle del 2020.
Ad una ponderata lettura della norma e delle connesse norme di settore, nonché anche da una logica letterale del termine “pregresse”: devono considerarsi quelle maturate negli anni 2018 e del 2019, non anche quelle del 2020.
Infatti, ex art. 10 d.lgs. 66/2003 e circ. n. 8/2005 del Min. Lavoro, nonché Circ. 2/2020 PCM, la fruizione delle ferie per un periodo inferiore ai 18 mesi dalla completa maturazione può essere ridotta solo dal ccnl di settore sempre parlando di pubblico impiego o – nel caso di lavoro privato – da eventuali Accordi Aziendali.
Per cui:
– le ferie del 2018 (fruibili fino al giugno 2020) sono decurtabili per emergenza,
– le ferie del 2019 (fruibili fino al giugno 2021) sono decurtabili per emergenza,
– le ferie maturate o maturande nel 2020 NON sono decurtabili per emergenza.
Il lavoratore della p.a. dovrà poter conservare le ferie maturate per il 2020 – salvo successiva disciplina di emergenza che potrà intervenire in futuro – e il datore di lavoro pubblica amministrazione dovrà operare in questo modo:
– Decurtazione delle ferie anni 2018, 2019;
– Decurtazione delle festività soppresse 2020;
– Decurtazione di tutta la banca ore precedente al 2020 e del 2020;
– Utilizzo del congedo se presente nel caso di specie;
– Utilizzo della rotazione o del lavoro agile se possibile;
–> In estrema ipotesi, se tutto quanto sopra non sarà possibile e sarà esaurito dovrà procedere alla esenzione dal lavoro/servizio. Estrema ipotesi significa soluzione finale, non ipotesi impossibile. È chiaro che vi è l’esigenza di contenimento dei costi, dall’altra quella alla giusta applicazione della norma che per il momento “salva” al pubblico impiego le ferie del 2020.
Cosa può fare il dipendente pubblico se l’amministrazione non si comporta correttamente?
Si ritiene che se la pubblica amministrazione utilizza invece le ferie maturate o maturande nel 2020 senza il consenso del lavoratore questo possa richiedere un intervento d’urgenza del Giudice del Lavoro per la soppressione del comportamento e il riconoscimento al diritto di fruire delle stesse – ex art. 32 Cost. e codice civile in materia – ad esempio nei successivi mesi estivi, oppure in alternativa, richiederne il risarcimento del danno economico equivalente, a seconda delle condizioni specifiche e del singolo caso.
Spero di aver chiarito dei dubbi ai possibili interlocutori, sono disponibile ad ogni opportuno confronto, chiarimento o valutazione concreta. Un cordiale saluto e buon lavoro a tutti!
avv. Sara Sindaco
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