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COVID-19 in Azienda: cassa integrazione in deroga ai sensi del cd decreto Cura Italia, in vigore dal 18 marzo 2013. Regole e modalità operative.

Premessa e norme di riferimento:
• L’art. 22 del decreto cd “Cura Italia” del 18 marzo 2020, prevede le nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga.
La norma prevede che:
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga (Art. 22)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
• Circolare Inps n. 38/2020.
la circolare in vigore dal 12 marzo 2020 (precedente quindi al Cura Italia del 18 marzo) si riferisce al DL 9/2020 che aveva inizialmente aperto a tale procedura solo nelle cd “zone rosse” e nella Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. si ritiene che possa il principio, ora che la norma del “Cura Italia” ha rilievo nazionale, trovare applicazione con le stesse modalità operative in tutto il territorio nazionale.
Estratto della circolare in tema che rileva:
“E) CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Il successivo articolo 17 del citato decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, prevede che, al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Tale trattamento è riconosciuto, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La prestazione di cui al comma in parola, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nel limite ivi previsto, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Dall’applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che la prestazione di cui al citato comma 1 sia concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le Regioni, entro quarantotto ore dall’adozione, inviano all’Istituto il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l’erogazione della predetta prestazione, il quale provvede all’erogazione della predetta prestazione.
Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle stesse Regioni interessate. Qualora, sia stato raggiunto il limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
e.1) Risorse finanziarie
Il trattamento di cui all’articolo 17, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto per un periodo massimo di un mese e fino ad un importo massimo per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e 25 milioni di euro per la Regione Emilia Romagna a valere sulle risorse non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
e.2) Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”).
Per un’efficace gestione della prestazione in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto in commento, per il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista esclusivamente la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga”.
***
Modalità operativa di fruizione della cassa integrazione in deroga
Cos’è la cassa integrazione in deroga?
– è una misura di sostegno alle imprese, in questo caso anche sotto i 5 dipendenti (in questo caso non è previsto il passaggio sindacale), e anche sopra i 5 dipendenti, in svariati settori di attività, eccezion fatta per il lavoro domestico;
– copra la sospensione dal lavoro temporanea per massimo 9 settimane, dei dipendenti in forza in azienda alla data del 23 febbraio 2020, e ancora in forza;
– copre la contribuzione figurativa e gli oneri accessori, è garantita dall’INPS a date condizioni.
Quali sono le condizioni per poterne fruire?
– avere una crisi aziendale connessa all’emergenza covid-19;
– avere dipendenti che non siano nel settore “lavoro domestico”;
– non poter fruire di altri permessi e sospensioni o riduzioni di orario di lavoro (secondo le norme sempre previste dal cura Italia, e di congedi genitoriali);
– avere del personale coinvolto in forza alla data del 23 febbraio 2020;
– è in vigore dal 23 febbraio, previa effettuazione di una data procedura, e per massimo 9 settimane.
Modalità operative di richiesta della CIG in deroga, quali sono? a chi affidarsi?
– lo scrivente Studio Legale fornisce servizio di supporto legale ed operativo alla redazione delle domande di CIG in deroga, all’incontro con le OOSS rappresentative per il settore di appartenenza (incontro che date le circostanze potrà avvenire in modalità telematica), che daranno loro parere positivo all’invio della domanda alle Regioni competenti; lo studio, con procura del datore di lavoro provvederà poi all’inoltro della domanda alla Regione immediatamente dopo aver acquisito il parere positivo delle OO.SS. di settore e in seguito all’emissione del Decreto di Concessione della Regione, entro 48 ore sarà inviata la relativa domanda all’INPS, che a seguito di controllo di spesa, erogherà le somme, direttamente ai lavoratori;
– occorrerà quindi compilazione di apposito modulo INPS per i lavoratori (sr41), per l’erogazione delle somme e l’accredito dei contributi figurativi.
Le misure sono soggette a limiti di spesa, per cui saranno garantite e fruite dalla Regione e dall’INPS a condizione che non si superi il tetto massimo di spesa riconosciuto. importante quindi procedere all’acquisizione e invio delle domande prima possibile.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e confronto nonché valutazione e gestione di problematiche specifiche connesse alle mansioni e alla particolarità dell’azienda.

avv. Sara Sindaco
avv. Rossella Vitali

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