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Gentile Pensionato,
come sicuramente saprà, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 ha accertato e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 25 decreto legge 201/2011 che disponeva il blocco della perequazione, vale a dire della indicizzazione delle pensioni.
A seguito di detta pronuncia, il Governo ha emanato il decreto legge n. 56/2015 con il quale ha disposto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come segue:
- Relativamente agli anni 2012/2013, nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS
- Nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
- Nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
- Nella misura del 1’% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS
Non riconoscendo alcuna indicizzazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
Il citrato decreto ha altresì stabilito che gli importi disposti (vale a dire le somme arretrate così determinate e riconosciute) saranno liquidati il 1° Agosto 2015.
Il nostro CAF offre la possibilità di recuperare le somme dovute a tale titolo, ma non riconosciute nel decreto. In particolare il CAF si impegna, tramite i propri legali, a tutelare i Suoi interessi negli eventuali due gradi di giudizio, nonché nell’eventuale ricorso dinnanzi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea.
Per aderire all’azione giudiziaria, da esperire con ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Giudice del Lavoro, occorre una copia del cedolino del mese di Agosto 2015 recante la specifica degli importi pagati a titolo di pensione e a titolo di bonus di indicizzazione.
Si rammenta, altresì, che in caso di adesione è richiesto il pagamento del contribuito unificato (corrispondente ai vecchi bolli), il cui importo varia a seconda della somma da recuperare, nonché il versamento di € 50.00, null’altro dovendo per tutta la durata dell’azione e nel caso, comunque remoto, di perdita della causa.
Nel caso di accoglimento delle domande proposte con l’azione giudiziaria invece, l’onorario del patrocinatore sarà calcolato in misura percentuale sul quantum riconosciuto al pensionato, indicato in un’apposita convenzione da sottoscrivere nella fase pregressa l’instaurazione dell’azione assieme al mandato alle liti.
Qualora Lei fosse interessato, La preghiamo di fornirci i Suoi dati e successivamente la documentazione richiesta, in modo da consentirci di intraprendere le opportune azioni legali.
Lo Studio Legale Vitali
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