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Cassazione n. 4951/2019: trattamento economico nelle cooperative: è legittimo equiparare il legislatore nazionale al CCNL nazionale rappresentativo?
Con una singolare sentenza la Cassazione a Roma entra nel merito di alcune tematiche attinenti la retribuzione applicabile all’interno delle cooperative, nonché la logica di scelta della soglia retributiva minima ancorata al “miglior” contratto per il socio lavoratore.
La decisione, criticabile in punto di tutela delle libertà sindacali e diritto di scelta delle parti in merito alle condizioni contrattuali reciprocamente volute, fonda il suo pilastro giuridico sul dl 248/2007, adottato sulla scia del Protocollo d’intesa del 10 ottobre 2007 (protocollo politico del Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico, AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL) in cui il governo si impegnava a operare amministrativamente affinché le cooperative adottassero trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dei ccnl delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano di riferimento.
Ancora una volta il Protocollo “politico” aiuta la magistratura a “riempire” i vuoti normativi!
Premesso appunto che il caso di specie è molto settorializzato, attenendo alla decisione circa l’applicazione del ccnl portieri e custodi anziché il ccnl multiservizi, sulla base di caratteristiche peculiari del rapporto di lavoro all’interno della società, è comunque singolare il modo di affrontare il ragionamento giuridico – poi adattabile a molti casi concreti – da parte della Cassazione.
La Cassazione infatti dice, sinallagmaticamente che: “il fatto che da tempo si sia attribuita alla contrattazione collettiva … il ruolo di fonte regolatrice nell’attuazione … dell’art. 36 Cost. (giusta retribuzione) non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso ad esempio la previsione del salario minimo legale, suggerito da OIL come politica per garantire una giusta retribuzione. … L’attuazione per via legislativa dell’art. 26 Cost., nella perdurante infatuazione dell’art. 39 Cort., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti” (cfr. sen. cit. punto 19 e 20).
La Corte, allora, mossa dal nobile intento di applicare la legge secondo la ratio di “contrastare forme di competizione salariale al ribasso” interpreta – a modo di vedere di chi scrive erroneamente – l’art. 36 Cost. ritenendo nella sua logica corretto e giusto fissare “standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale” con obbligo di rispettare tali minimi erga omnes (con buona pace dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost. di cui alle stesse premesse nel discorso) e vietando alle cooperative, pur nella scelta di “tutto” il resto, di attuare un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idonea retribuzione, riempiendo con un ccnl “leader” una norma di legge vuota.
La decisione, quindi, della Cassazione sul punto, pur partendo da logiche di parità e di adeguata retribuzione, di natura costituzionale e condivisibili, poi però nel concreto va a sfociare in una indiscriminata e ingiustificata presa di posizione su ciò che sia giusto ritenere “trattamento economico complessivo” in termini di quantum, e ciò viene determinato non sulla base di una legge di equo salario come ad esempio in alcuni stati europei, non da una determinazione comunitaria o in ogni caso del potere legislativo, bensì da un rimando che un decreto legge fa ad un contratto collettivo, sulla base di una lettura orientata ad un Protocollo di intesa politico! Questo non può essere condiviso!
Non si condivide infine il fatto che la controversia in oggetto non attiene un dibattito circa la componente contributiva del reddito e quindi un conflitto tra cooperativa e inps, bensì entri nel merito dei rapporti personali e interni tra socio lavoratore e cooperativa, di fatto sovvertendo e modificando le condizioni sia del ccnl applicato dalla cooperativa che dello stesso regolamento, qualora esso sia ritenuto inferiore al trattamento economico minimo previsto dal ccnl rappresentativo di categoria: questo è iniquo in quanto sembra far travestire da imperatore (legge), chi semplicemente è mero vassallo (ccnl cc.dd. “leader”), tra vassalli (ccnl di categoria nel settore di riferimento)!
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